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Gara-7
© Ferrini (FIBS)
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mercoledì 12 marzo 2008
La sentenza della CAF sul Nettuno
A quasi tre mesi dalla seduta della CAF, e a quasi due
dalla data di protocollo FIBS, è comparso oggi sul sito della
federazione la sentenza d’appello, completa, riguardante il reclamo del
Nettuno contro i provvedimenti adottati dal Giudice Unico per i fatti
verificatesi in occasione della finale scudetto dello scorso 18 agosto
con il Grosseto.
Confermate le voci di cui avevamo parlato in un “Fireball” dello scorso
1 febbraio: Bagialemani squalificato fino al 15 maggio 2008 (invece che
fino al 15 giugno), Costantini fino al 30 giugno 2008 (invece che fino
al 31 dicembre). Confermate le sanzioni per Gatti (interdizione fino al
15 giugno 2008) e Schiavetti (squalifica per quattro giornate).
Interessante in proposito leggere la sentenza della CAF nel dettaglio,
nei passi riguardanti le due squalifiche ridotte, che riportiamo di
seguito.
«Passando quindi all’esame delle varie posizioni. la Corte ritiene
che l’interdizione inflitta al manager Bagialemani Ruggero debba essere
ridotta. Ed infatti. al riguardo si osserva innanzitutto che l’entrata
di costui in campo. benché squalificato. è avvenuta dopo la conclusione
dell’incontro sicché tale intromissione, che ovviamente sarebbe stato
meglio evitare, non può comunque assurgere a grave infrazione
disciplinare e quindi determinare un notevole aggravamento della
sanzione punitiva per i fatti addebitatigli. Quanto poi alla stia
ritenuta “insensata aggressione fisica nei confronti degli U.d.G.” (rectius:
nei confronti dell’arbitro Riccardo Cipriani. come si desume dal referto
di gara) essa si è estrinsecata in un “placcaggio”, con ambedue le mani.
del Cipriani che il Bagialemani ha quindi stretto a sé ma senza
l’intenzione di arrecare pergiudizio alla persona dell’U.d.G. che, in
diversa ipotesi, sarebbe stato aggredito con un’azione e con mezi più
idonei allo scopo. Nel descritto contesto si ritiene pertanto più
conforme a criteri di giustizia squalificare fino al 15 maggio 2008 il
Bagialemani, riducendo cosi la sanzione inflittagli.
Anche la sanzione irrogata a Costantini Marco appare eccessiva. Al
riguardo affermo l’illiceità e censurabilità della sua condotta,
inammissibile per i principi sportivi sopra richiamati. si ritiene che
nella dinamica descritta nel rapporto arbitrale non si possa ravvisare
la sussistenza di un contegno atto a ledere la persona dell’arbitro. Ed
invero il fatto che il giocatore si sia frapposto all’arbitro che era
intento a uscire dal campo tra le proteste dei tesserati del Nettuno,
che i due pugni abbiano avuto come obiettivo il petto dell’U.d.G. e non
zone de corpo più sensibili e che non vi siano state conseguenze fisiche
in suo danno portano a escludere la sussistenza di una condotta
effettivamente violenta. Ragione per la quale si ritiene equo
determinare la sanzione in questione nella squalifica fnio al 30 giugno
2008.»
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